Titolo III

Art. 7

Radiofarmaci preparati al momento dell'uso

In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purchè il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-7

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Art. 7 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Radiofarmaci preparati al momento dell'uso | Portale Normativo