Titolo III
Art. 7
Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
In vigore dal 6 lug 2006
1. L'AIC non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, secondo le istruzioni del produttore, da persone o stabilimenti autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purchè il radiofarmaco sia preparato a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-7