Titolo II
Art. 4
Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione
In vigore dal 6 lug 2006
1. Nessuna disposizione del presente decreto può essere interpretata come derogatoria alle norme relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o a quelle comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. Esulano dal campo di applicazione del presente decreto la disciplina dei prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli stessi nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-4