Titolo XIII

Art. 159

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 6 lug 2006
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche interessate svolgono gli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-159

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