Titolo VIII

Art. 128

Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici

In vigore dal 6 lug 2006
1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all', comma 1, è soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione dell', comma 1; tuttavia, nella pubblicità di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all'. 2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al pubblico dei medicinali omeopatici di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219#art-128

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Art. 128 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano — Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici | Portale Normativo