Libro IIITitolo ICapo IV

Art. 43

Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)

In vigore dal 24 set 2015
Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, , comma 3) 1. Le azioni positive di cui all' possono essere promosse dal Comitato di cui all' e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all', dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l'impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-43

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