Art. 43 · Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)
Libro IIITitolo ICapo IV

Art. 43

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Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)

In vigore dal 24 set 2015
Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, , comma 3) 1. Le azioni positive di cui all' possono essere promosse dal Comitato di cui all' e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all', dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l'impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-43