Libro IIITitolo ICapo IV

Art. 45

Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)

In vigore dal 15 giu 2006
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (legge 10 aprile 1991, n. 125, ) 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all', comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall' della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. 2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all', comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'. 3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198#art-45

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