Capo I

Art. 9

Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato

In vigore dal 31 lug 2007
Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. 2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell' ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-9

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Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato (Art. 9 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo