Capo I
Art. 9
Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
In vigore dal 31 lug 2007
Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame
per l'esercizio della professione di avvocato
1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell' ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-9