Capo I

Art. 7

Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

In vigore dal 21 apr 2024
1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per quattro volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura. 2. Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. 3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-7

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