Art. 9 · Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
Capo I

Art. 9

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Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato

In vigore dal 31 lug 2007
Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato 1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. 2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell' ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160#art-9