Art. 32
Sanzioni
In vigore dal 26 mar 2021
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli , comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 1 e 2, e all', comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli , comma 2, 7, comma 2 e 14, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli , commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-32