Art. 29
Decretazione del Ministro della salute
In vigore dal 26 mar 2021
1. Il Ministro della salute, con uno o più decreti, stabilisce:
a) le specialità medicinali da impiegare ai fini previsti dagli , nonché le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;
d) le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria;
e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-29