Art. 29 · Decretazione del Ministro della salute

Art. 29

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Decretazione del Ministro della salute

In vigore dal 26 mar 2021
1. Il Ministro della salute, con uno o più decreti, stabilisce: a) le specialità medicinali da impiegare ai fini previsti dagli , nonché le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27; d) le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria; e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;158#art-29