Art. 13

Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633

In vigore dal 22 apr 2006
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies è inserito il seguente: «Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-13

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