Art. 18

Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 22 apr 2006
1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo