Art. 9
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
In vigore dal 22 apr 2006
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-16;140#art-9