Sez. II
Art. 9
Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
In vigore dal 5 apr 2006
Temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo
1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
2. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-9