Sez. II

Art. 5

Sanzioni

In vigore dal 5 apr 2006
1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la perdita dell'anzianità; d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) la rimozione. 2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-5

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