Sez. II

Art. 13

Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari

In vigore dal 23 lug 2015
1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall', comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni. 2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 16 luglio 2015, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, secondo periodo, del presente articolo limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonche'».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109#art-13

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Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari (Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.) — Testo vigente | Portale Normativo