Art. 4
Deroghe per gli ingredienti composti
In vigore dal 7 apr 2006
1. Il comma 12 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all', comma 1;
b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all', comma 1;
c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-4