Art. 4

Deroghe per gli ingredienti composti

In vigore dal 7 apr 2006
1. Il comma 12 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: «12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all', comma 1; b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all', comma 1; c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-4

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Deroghe per gli ingredienti composti (Art. 4 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.) — Testo vigente | Portale Normativo