Art. 2
Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
In vigore dal 7 apr 2006
1. Il comma 8 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-2