Art. 3
Ingredienti sostituibili
In vigore dal 7 apr 2006
1. Dopo il comma 10 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene... e/o...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-08;114#art-3