Art. 6

Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

In vigore dal 3 mar 2006
1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;42#art-6

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