Art. 8

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 mar 2006
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall', comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;42#art-8

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