Art. 1

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

In vigore dal 17 gen 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 19) che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012.
  • Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;42#art-1

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