Capo III
Art. 19
Livelli essenziali dei requisiti dei docenti
In vigore dal 19 nov 2005
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-19