Capo III

Art. 19

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

In vigore dal 19 nov 2005
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-19

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Livelli essenziali dei requisiti dei docenti (Art. 19 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.) — Testo vigente | Portale Normativo