Art. 19 · Livelli essenziali dei requisiti dei docenti
Capo III

Art. 19

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Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

In vigore dal 19 nov 2005
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-19