Capo III
Art. 22
Valutazione
In vigore dal 19 nov 2005
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell', comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell', comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226#art-22