Titolo II

Art. 148

Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

In vigore dal 21 nov 2018
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all', comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all', comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all', comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-148

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