Art. 10

Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici

In vigore dal 12 apr 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. 4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151#art-10

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