Art. 13
Obblighi di informazione
In vigore dal 12 apr 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all', di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151#art-13