Art. 6
Raccolta separata
In vigore dal 12 apr 2014
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151#art-6