Titolo III›Capo II
Art. 49
Obblighi del noleggiatore
In vigore dal 22 dic 2020
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-49