Titolo III›Capo II
Art. 49
70 / 97Obblighi del noleggiatore
In vigore dal 10 mag 2026
1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-49