Titolo IIICapo I

Art. 46

Obblighi del conduttore

In vigore dal 15 set 2005
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171#art-46

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