Capo VI

Art. 58

Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti

In vigore dal 3 ago 2005
Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti 1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-58

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Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti (Art. 58 Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.) — Testo vigente | Portale Normativo