Capo VI
Art. 58
Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti
In vigore dal 3 ago 2005
Istituzione dei nuovi Ordini
e soppressione di quelli preesistenti
1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-58