Capo I
Art. 56
Prescrizione dell'azione disciplinare
In vigore dal 3 ago 2005
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-56