Capo I

Art. 56

Prescrizione dell'azione disciplinare

In vigore dal 3 ago 2005
1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-56

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