Capo I

Art. 53

Sospensione cautelare

In vigore dal 3 ago 2005
1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. 2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. 3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-53

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