Capo I

Art. 10

Cariche del Consiglio

In vigore dal 3 ago 2005
1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all', ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. 2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. 3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo. 4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età. 5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-10

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