Capo I

Art. 5

Obbligo del segreto professionale

In vigore dal 3 ago 2005
1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e dì bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-5

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