Capo I
Art. 15
Delegazione dell'Ordine presso il tribunale
In vigore dal 3 ago 2005
1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.
2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139#art-15