Art. 2
In vigore dal 5 set 2005
1. Al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.».
2. Al comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sostituito dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è soppresso il seguente periodo: «Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-2