Art. 14

In vigore dal 5 set 2005
1. L'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, 20-bis, 20-ter e 21, relative e consequenziali alla scelta e all'uso della lingua produce la nullità rilevabile d'ufficio di tutti gli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa, salve le disposizioni dell'articolo 161, primo comma, del codice di procedura civile. L'impugnazione della sentenza per far valere la suddetta nullità può essere proposta solo dalla parte nel cui interesse è stabilito l'uso della lingua omesso.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-14

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