Art. 6

In vigore dal 5 set 2005
1. Al comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, introdotto dall' del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, le parole: «con verbalizzazione nella lingua del processo» sono sostituite dalle seguenti: «e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124#art-6

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