Capo III

Art. 16

Disposizioni finali e abrogazione di norme

In vigore dal 30 giu 2005
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme: a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni; b) del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti. 4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto. 5. All' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; b) la nomina degli amministratori; c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.». 6. Il comma 2-quater dell' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso. 7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli affari regionali La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102#art-16

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