Capo III

Art. 14

Incentivi

In vigore dal 30 giu 2005
1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'. 2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1. 3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1. 5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo