Capo III
Art. 15
Altri accordi del sistema agroalimentare
In vigore dal 30 giu 2005
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;
b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all', destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, nè possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall' della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102#art-15