Art. 5
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 29 giu 2005
1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008.
2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell', comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;100#art-5