Art. 7
Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
In vigore dal 29 giu 2005
1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;100#art-7