Art. 1
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004
In vigore dal 29 giu 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;
Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 88, comma 3, del Trattato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.».
5. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6, è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all', sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;100#art-1